Il Consulente Tecnico di Parte in caso di sepazione e divorzio

Funzione e ruolo del CTP in una Consulenza Tecnica di Ufficio (C.T.U.) in materia di separazione e divorzio.

16 FEB 2016 · Tempo di lettura: min.
Il Consulente Tecnico di Parte in caso di sepazione e divorzio

La parte, attore o convenuto che sia- genitore nella fattispecie- nel contesto giudiziario determinato da una causa di separazione o divorzio può - in caso di Consulenza Tecnica di Ufficio disposta dal Tribunale- avvalersi di un professionista come consulente tecnico di parte.

Il CTP, dal punto di vista giuridico, in ambito civile, è istituito a norma dell'art. 201 del codice di procedura civile che prevede:

"il giudice istruttore con l'ordinanza del CTU assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare,con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del Giudice per chiarire e svolgere con l'autorizzazione del presidente le sue osservazioni delle indagini tecniche"

Il CTP anche nell'ambito dei procedimenti giudiziari di separazione e divorzio è a tutti gli effetti parte integrante del sistema peritale, insieme al Giudice, al CTU (manus longa del Giudice) e agli avvocati delle due parti.

A partire dalla nuova normativa (legge 54/2006) vi è una maggiore interazione prevista tra CTU e CTP in quanto, a modifica della procedura precedente in cui le osservazioni del CTP andavano direttamente consegnate in Tribunale, ora si stabilisce che le note dei CTP siano previamente consegnate al CTU in risposta alla bozza di relazione, in modo che il CTU possa opportunamente allegarle alla propria relazione finale, con una sua sintetica valutazione in merito alle stesse e quindi consegnate in Tribunale.

Il committente del CTP è la parte (nella fattispecie il genitore) – attore o convenuto che sia nel procedimento giudiziario- che però ha dato procura a un avvocato che lo rappresenta in giudizio; ne consegue che la parte committente per un CTP è costituita sia dal cliente sia dal legale che lo rappresenta.

Il CTP assume per questi motivi una posizione molto delicata e sensibile all'interno dell'articolata dinamica consulenziale, ove rappresenta uno snodo significativo tra il CTU e i suoi clienti, parte e legale.

Funzione e ruolo del CTP

  • dare indicazioni utili alle condotte dei clienti e del legale committente
  • offrire ai propri committenti le informazioni utili per comprendere il senso e il significato delle caratteristiche tecniche del lavoro di consulenza, con particolare attenzione agli aspetti teorici e metodologici adottati in CTU
  • prospettare valutazioni cliniche e inquadramenti diagnostici, opzioni futuri da sottoporre e condividere con il CTU
  • vigilare costruttivamente sul percorso di CTU con una particolare riferimento alla validità scientifica del metodo e degli strumenti usati dal CTU e alla sua adeguatezza, alle modalità di incontro usate affinché siano rispettose delle persone incontrate e diano il giusto spazio a ciascuno, nella logica del contraddittorio e del giusto processo.

Il CTP, nel contesto giudiziario determinato da una causa di separazione o divorzio, ha l'obbligo di mettere a disposizione del cliente i mezzi di cui dispone, ovvero il tempo, l'impegno, le competenze, ma non è tenuto ai risultati, in quanto questi non dipendono esclusivamente dal suo operato.

Il CTP può contribuire ad orientare il comportamento e la posizione giuridica del cliente e della sua parte, ha facoltà di mettere in luce considerazioni e osservazioni con il CTU e il magistrato; diverso sarà il suo contributo se interpellato a ridosso della CTU, oppure se viene contattato con un ampio preavviso.

Il CTP svolge la propria azione consulenziale:

  • ricevendo il cliente presso il proprio studio per i colloqui clinici necessari a inquadrare il problema e a costruire un adeguato assetto di lavoro.Tali colloqui hanno la funzione anche di - contenere sentimenti e emozioni sollecitati dalla separazione e dal divorzio- offrire uno spazio di rielaborazione di essi e del contesto/scenario relazionale connesso al conflitto genitoriale.Il periziando potrà trovarsi in una condizione di importante sofferenza psichica.
  • partecipando e organizzando momenti di confronto e riflessioni con i legali al fine di analizzare le risultanza del lavoro peritale in atto
  • redigendo scritti introduttivi, transitori o finali sull'oggetto del suo incarico
  • vigilando sull'operato del CTU, sulla completezza e pertinenza dell'indagine peritale, sull'equilibrio e sull'equità "in fatto e in diritto" delle stesse.
  • esprimendo all'inizio delle operazioni peritali e nel corso delle stesse -nell'apposito incontro tra consulenti- il proprio parere sulla materia della consulenza al fine di prospettare ulteriori strategie di lavoro o una diversa lettura dei dati
  • aiutando il cliente e il legale a comprendere meglio il punto di vista psicologico dei dati e della situazione emersa dall'indagine, per modulare insieme a loro una valutazione diversa da quella iniziale
  • partecipando come da art.201 cpc alle eventuali udienze dibattimentali di chiarimento sulla relazione del CTU che il Tribunale dovesse disporre

Il CTP può legittimamente informarsi circa l'impostazione teorica-metodologica del CTU al fine di orientare una riflessione con il proprio cliente e di affinare un approccio più adeguato nel rapportarsi con la consulenza.

L'ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna (2009) così scrive: "Lo psicologo nel ruolo di CTU o CTP ha l'obiettivo di salvaguardare il benessere psicofisico del minore, pur non avendo finalità esplicitamente terapeutiche".

Non è accettabile da parte del CTP perseguire l'interesse del proprio cliente anche quando le scelte che promuove e i comportamenti che mette in atto sono a discapito dell'interesse dei minori coinvolti. E' in un buona parte condivisa tra gli esperti la convinzione che il CTP non abbia solo la funzione di critica e di riserva al lavoro peritale del CTU (nella fase dell'indagine e nella relazione scritta) ma anche e sopratutto abbia il compito di cercare di gestire e mediare le dinamiche conflittuali tra le parti, una sorta di filtro tra il CTU e i periziandi al di fuori degli incontri peritali.

Il CTP assume così un ruolo complesso di intermediazione tra le attese e le aspettative della parte e del legale, il lavoro di tutela e di vigilanza richiesto dal proprio ruolo consulenziale, il proprio convincimento professionale, etico e deontologico, "il benessere del minore" e l'indagine peritale condotta dal CTU.

Alla fine dell'indagine peritale il CTP riceve copia della bozza di relazione da parte del CTU; ha facoltà di scrivere delle note, delle osservazioni e riflessioni in merito allo scritto del CTU.

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Scritto da

Dott.ssa Cristina Fumi

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Commenti 2
  • Chiara COMOTTO

    Buongiorno, Grazie per questo articolo molto interessante. Quello che mi risulta sempre poco chiaro è quali siano le figure professionali che, per legge, possono assumere il ruolo di CTP. Io sono una pedagogista, coordinatrice genitoriale nelle separazioni ad alto conflitto e formata alla pratica collaborativa. Diversi genitori mi chiedono se posso essere la loro CTP, ma non so mai cosa rispondere. Il Tribunale di Monza, che ho interpellato, mi ha detto che, essendo di parte, è il genitore a dover scegliere la figura che preferisce, ma i miei colleghi psicologi mi dicono che solo uno psicologo può fare da CTP. Lei sa con certezza quale sia la risposta corretta o quale percorso formativo posso intraprendere (ad eslusione di una laurea in Psicologia perchè ho già una certa età), per assumere questo ruolo? Le sarei molto grata se mi potesse aiutare Grazie infinite e cordiali saluti Chiara Comotto

  • giusy Incardona

    Bravissima Collega! Articolo chiaro, esaustivo e davvero ben fatto

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